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Covid19, il nuovo decreto cambia le regole dal 10 gennaio

Green Pass

Variazioni normative per le quarantene, capienze e applicazioni del Super Green Pass

Il nuovo decreto legge varato nella otte dal Governo, modifica per l’ennesima volta le regole per vivere durante la Pandemia. Il decreto introduce nuove misure urgenti per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19 e disposizioni in materia di sorveglianza sanitaria. 
Il Green Pass Rafforzato (che si puo' ottenere con il completamento del ciclo vaccinale e la guarigione) diventa obbligatorio dal 10 gennaio 2022 fino alla cessazione dello stato di emergenza per:
- alberghi e strutture ricettive;
- feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose;
- sagre e fiere
- centri congressi
- servizi di ristorazione all'aperto
- impianti di risalita con finalità turistico-commerciale anche se ubicati in comprensori sciistici
- piscine, centri natatori, sport di squadra e centri benessere anche all'aperto
- centro culturali, centro sociali e ricreativi per le attività all'aperto
Inoltre il Green Pass Rafforzato è necessario per l'accesso e l'utilizzo dei mezzi di trasporto compreso il trasporto pubblico  locale o regionale.
Muta il quadro relativo alle Quarantene:
 Il decreto prevede che la quarantena precauzionale non si  applica a coloro che hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al COVID-19 nei 120 giorni (quattro mesi) dal completamento  del ciclo vaccinale primario o dalla guarigione nonché dopo la  somministrazione della dose di richiamo (booster).
Fino al decimo giorno successivo all'ultima esposizione al caso, ai suddetti soggetti è fatto obbligo di indossare i dispositivi  di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 e di  effettuare - solo qualora sintomatici - un test antigenico rapido o molecolare al quinto giorno successivo all'ultima
esposizione al caso.
È prevista la cessazione della quarantena o  dell'auto-sorveglianza all'esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare, effettuato anche presso centri privati; in tale ultimo caso la trasmissione  all'Asl del referto a esito negativo, con modalità anche elettroniche, determina la cessazione di quarantena o del  periodo di auto-sorveglianza.
Per quanto riguarda le Capienze, il decreto prevede che il pubblico può riempire gli impianti all’aperto al massimo al 50% della loro capienza e al 35% per gli impianti al chiuso.
2 anni fa
Autore
Luca Morazzano

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