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Superbonus 2022, aumentano i controlli anti "furbetti"

fasi di studio per i Superbonus

La legge di Bilancio 2022 prevede nuove modalità di controllo da parte di Agenzia delle Entrate e Guardia di Finanza

Con la nuova legge di bilancio 2022 per quanto riguarda i bonus edilizi non cambiano solo le modalità e gli importi, ma anche, altrettanto decisivo, le possibilità di controllo sull’erogazione degli stessi bonus da parte delle autorità.

L’Agenzia delle Entrate potrà infatti disporre di controlli preventivi se esiste un profilo di rischio sospendendo fino a 30 giorni le comunicazioni delle cessioni del credito con opzioni esercitate dal contribuente.

È l’Ipsoa a spiegare come avverrà la procedura in caso di controllo che sospende automaticamente i lavori; se il controllo non conferma i rischi, la comunicazione produrrà i suoi effetti. Terminati i 30 giorni verrà rimossa la sospensione.

I controlli preventivi “non rappresentano un controllo sostanziale dell’agevolazione, né della regolarità della comunicazione". La normativa sui controlli è stabilita dal nuovo articolo 122-bis del decreto Rilancio che contiene disposizioni sulle funzioni di "presidio preventivo" come abbiamo appena descritto ma rimangono, invariati, i poteri dell’Amministrazione finanziaria sulle operazioni di cessione del credito precedenti e successivi alla norma.

Esistono quattro punti, o macro aree, che consentono all'Agenzia delle Entrate di operare sul controllo preventivo:

1) la sospensione non oltre i 30 giorni “delle comunicazioni delle cessioni del credito e delle opzioni esercitate dal contribuente per le modalità di fruizione della detrazione (art. 122-bis, comma primo). Se dal controllo risulta tutto regolare e a norma, cessa immediatamente il periodo di sospensione senza che i rischi vengano confermati.

2) Ravvisamento di rischi: la comunicazione non si considera effettuata e l’esito del controllo viene comunicato al soggetto che ha trasmesso la comunicazione.

3) Amministrazione finanziaria “si procede alle verifiche di tutti i crediti relativi alle cessioni per le quali la comunicazione si considera non avvenuta (vale a dire quando i rischi risultino confermati)”.

4) Include i soggetti intermediari (banche, poste e istituti che si occupano di antiriciclaggio) che non acquisiscono il credito quando si tratta di operazioni sospette per le quali scattano immediatamente la segnalazione e l'astensione.

Per operazione sospetta si intende un’operazione in cui si accerta la natura fittizia dei crediti, se c'è la presenza di chi cede il credito pagando con denaro di possibile origine illecita e quando viene svolta abusivamente l'attività finanziaria “da parte di soggetti privi delle prescritte autorizzazioni che effettuano plurime operazioni di acquisto di crediti da un’ampia platea di cedenti”.

Il ruolo della Guardia di Finanza

Per contrastare tutte le frodi del superbonus 110% e degli altri bonus fiscali, la Guardia di Finanza ha ingrandito le proprie banche dati grazie all'aiuto del portale “Prisma” (Portale Riscossione Monitoraggi Applicazioni) e grazie anche all'aiuto di “Monic” (Monitoraggio Compensazioni). Questi strumenti tecnologici potranno indirizzare meglio il lavoro delle Fiamme Gialle grazie al ricostruzione dei dati di ogni singolo contribuente dalle cessioni agli importi fino alla tipologia dei crediti sia per quanto riguarda i crediti d’imposta sui bonus fiscali, sia per le indebite compensazioni dei crediti d’imposta stessi.

2 anni fa
Autore
Luca Morazzano

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