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Superbonus negli edifici storici, sì senza interventi trainanti

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Se i vincoli storici di un immobile bloccano la possibilità di agire con interventi trainanti, si possono sommare interventi minori per migliorare classi energetiche

Si può usare il Superbonus su edifici di valore storico? La risposta è si, e addirittura senza tenere conto della somma tra interventi trainanti (cappotto termico, coibentazione delle coperture, ecc…) e interventi trainati.

Gli stessi vincoli derivanti dallo status di edificio storico, che vietano la realizzazione di alcuni interventi strutturali, sono gli stessi che permettono di agire in deroga al regolamento dei bonus che prevedono appunto la combinazione tra interventi trainanti e interventi trainati.

I requisiti del Decreto Rilancio per l'ottenimento del Superbonus al 110% avrebbero infatti potuto escludere gli edifici vincolati (spesso situati nei centri storici). Tramite la legge 77/2020, il legislatore ha però cercato di "avvantaggiare" questi immobili al fine di includerli nell'incentivo.

Gli interventi di efficientamento energetico indicati nell'articolo 14 del decreto-legge n. 63 del 2013 danno diritto al Superbonus, a prescindere dalla effettuazione degli interventi cosiddetti "trainanti"(cappotto e sostituzione dell'impianto), qualora l'immobile oggetto di intervento sia sottoposto ad almeno uno dei vincoli previsti dal Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.lgs. n. 42 del 2004) o gli interventi trainanti siano vietati regolamenti edilizi, urbanistici e ambientali.

Lo stesso viene confermato nell'art.2 comma 5 del decreto attuativo efficienza energetica del Mise prot. 159844 del 06/08/2020.

Dunque, una volta chiarita la normativa, quali sono gli interventi che ricadono nell’Ecobonus al 110% su edifici vincolati?

Se la legge quadro o specificazioni locali vietano l'intervento trainante sull’immobile, si può ottenere il bonus mettendo insieme degli interventi trainati che garantiscono comunque l’efficientamento energetico dell’edificio che deve migliorare di due categorie energetiche.

Ad esempio si può intervenire sostituendo l'impianto di riscaldamento con sistemi a caldaia a condensazione, impianti ibridi, pompa di calore o micro-generatori;

oppure installando dispositivi multimediali per il controllo da remoto;

l'isolamento termico (cappotto esterno o interno, come chiarito dalla Supercircolare 30/E) anche su superfici disperdenti inferiori al 25% del totale delle superfici;

il solare termico; gli infissi, finestre e portone blindato; le schermature solari;

Attenzione, gli interventi devono comunque assicurare, nel loro complesso, anche congiuntamente agli interventi di installazione di impianti fotovoltaici con eventuali sistemi di accumulo, il miglioramento di almeno due classi energetiche dell'attestato di prestazione energetica oppure, se non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta. Quest'ultima casistica riguarda le abitazioni in classe A3 che al più possono raggiungere la classe A4.

Per assurdo, su questi fabbricati potrebbe essere sufficiente sostituire gli infissi per ottenere il 110%. Ovviamente, è quasi impossibile scalare di due classi con questo intervento. Al limite, per raggiungere l'obiettivo, si può sostituire l'impianto di riscaldamento e / o realizzare altri interventi "green". Non dovrebbe essere un grosso sforzo, in quanto tutti questi interventi ricadrebbero nel 110%. Specialmente se optassi per la cessione del credito.

2 anni fa
Autore
Luca Morazzano

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